Approfondimenti
Che cosa verifica la vigilanza del mercato
Che cosa vedono le autorità nel passaporto della batteria, che cosa succede in caso di carenze e come prepararsi.
Aggiornato al ottobre 2026
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria LMT, ogni batteria industriale di oltre 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici necessita di un passaporto della batteria (art. 77, paragrafo 1). Per la vigilanza del mercato il passaporto è un accesso digitale proprio ai dati con cui verifica la conformità di una batteria. Questo articolo illustra che cosa vedono le autorità, che cosa possono verificare, che cosa succede in caso di carenze e come prepararsi.
Che cosa vedono le autorità nel passaporto
- Tutti i dati pubblici di cui all’allegato XIII, punto 1, ad esempio fabbricante, modello, composizione chimica, sostanze pericolose, materie prime critiche, dati sulle prestazioni e la dichiarazione di conformità UE.
- I dati dettagliati sul modello di cui all’allegato XIII, punto 2: materiali di catodo, anodo ed elettrolita, pezzi di ricambio, smontaggio e istruzioni di sicurezza. Le autorità di vigilanza del mercato vi hanno accesso (art. 77, paragrafo 2, lettera b)).
- Solo per le autorità, ai sensi dell’allegato XIII, punto 3: i risultati dei rapporti di prova che dimostrano la conformità. Possono vederli esclusivamente gli organismi notificati, le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione.
I dati della singola batteria di cui all’allegato XIII, punto 4, ad esempio lo stato di salute, sono riservati alle persone con un interesse legittimo (art. 77, paragrafo 2, lettera c)). Chi rientra in questa categoria è stabilito da un atto di esecuzione che la Commissione avrebbe dovuto adottare entro il 18 agosto 2026 (art. 77, paragrafo 9). Lo stato attuale è consultabile su EUR-Lex.
Che cosa si può verificare nel passaporto
- Se il passaporto esiste e se il QR code sulla batteria vi rimanda. Per le batterie soggette all’obbligo di passaporto il QR code deve dare accesso al passaporto (art. 13, paragrafo 6) ed essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile, oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, paragrafo 7).
- Se le informazioni sono accurate, complete e aggiornate. Ne è responsabile l’operatore economico che immette la batteria sul mercato (art. 77, paragrafo 4).
- Se i dati si basano su norme aperte e sono interoperabili, leggibili meccanicamente, strutturati e ricercabili (art. 77, paragrafo 5).
- Se l’identificativo univoco della batteria è stato caricato nel registro di cui all’art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile (art. 77, paragrafo 10).
- Se il passaporto resta disponibile anche quando l’operatore economico responsabile cessa di esistere o cessa la propria attività nell’Unione (art. 78, lettera e)).
Oltre il passaporto: i poteri delle autorità
Il passaporto non sostituisce il controllo tradizionale. Alle batterie si applica anche il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. In base al suo art. 14, paragrafo 4, le autorità possono tra l’altro esigere documenti, dati e informazioni sulla conformità in qualsiasi forma e indipendentemente dal luogo in cui sono conservati (lettera a)), effettuare ispezioni in loco senza preavviso (lettera d)), acquistare campioni, anche sotto falsa identità, e smontarli (lettera j)) e, in presenza di un rischio grave che non può essere eliminato con altri mezzi efficaci, esigere la rimozione di offerte dalle interfacce online (lettera k)). All’importazione le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica, ad esempio se manca documentazione o la marcatura non è in regola (art. 26, paragrafo 1).
Fabbricanti, importatori e distributori devono, su richiesta motivata, fornire all’autorità in formato elettronico tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità (art. 38, paragrafo 10, art. 41, paragrafo 8, art. 42, paragrafo 6). Inoltre, per dieci anni devono essere in grado di indicare da chi hanno ricevuto una batteria e a chi hanno fornito quali modelli e in quale quantità (art. 46).
Che cosa succede in caso di carenze
- Non conformità formale, ad esempio marcatura CE mancante o errata, dichiarazione di conformità UE mancante o errata o documentazione tecnica incompleta: l’autorità Le chiede di porre fine alla non conformità. Solo se questa persiste, limita o vieta la messa a disposizione sul mercato della batteria o ne ordina il ritiro o il richiamo (art. 83).
- Motivi sufficienti per ritenere che la batteria presenti un rischio per la salute, la sicurezza, i beni o l’ambiente: l’autorità valuta la batteria alla luce di tutti i requisiti pertinenti. Se non è conforme, Le assegna un termine ragionevole per renderla conforme, ritirarla o richiamarla (art. 79, paragrafo 1). Le misure correttive riguardano tutte le batterie interessate che Lei ha messo a disposizione nell’Unione (art. 79, paragrafo 3).
- Se Lei non interviene entro il termine, l’autorità adotta direttamente misure provvisorie, fino al divieto, al ritiro o al richiamo, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 79, paragrafo 4).
Ogni misura deve essere motivata. Prima che venga adottata, Lei ha la possibilità di essere ascoltato entro un termine di almeno dieci giorni lavorativi, salvo nei casi urgenti (art. 18 del regolamento (UE) 2019/1020). Se constata Lei stesso che una batteria non è conforme, deve provvedere affinché sia resa conforme, ritirata o richiamata e, in caso di rischio, informarne l’autorità (art. 38, paragrafo 9, art. 41, paragrafo 6, art. 42, paragrafo 5).
Competenza e sanzioni in Germania
Le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri; devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 93). In Germania se ne occupa il Batterierecht-Durchführungsgesetz (BattDG, legge di attuazione della normativa sulle batterie). Non designa un’unica autorità di vigilanza del mercato per le batterie, ma rinvia in via integrativa al Marktüberwachungsgesetz (MüG, legge sulla vigilanza del mercato) (§ 2, comma 3, BattDG). In base a quest’ultimo, la vigilanza del mercato spetta alle autorità competenti per le rispettive norme; per le offerte online, all’autorità nel cui territorio il prodotto può essere ordinato e consegnato; i controlli all’importazione sono svolti dalle dogane (§ 4 MüG). Le notifiche alla Commissione passano attraverso il Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, Istituto federale per la sicurezza e la salute sul lavoro) (§ 49 BattDG). Ai sensi del § 60, comma 2, BattDG costituisce illecito amministrativo, tra l’altro, il fatto di, con dolo o colpa:
- non garantire che le informazioni contenute nel passaporto della batteria siano accurate, complete e aggiornate (n. 29, sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro)
- in qualità di fabbricante, non garantire, o in qualità di importatore o distributore, non verificare che la batteria sia marcata conformemente all’art. 13, paragrafi da 4 a 7, di cui fa parte il QR code (n. 6 e 11, fino a 10.000 euro)
- non ottemperare a un provvedimento esecutivo ai sensi dell’art. 79, paragrafo 4, o dell’art. 83, paragrafo 2 (n. 30, fino a 100.000 euro)
Dove sta andando lo sviluppo
Alla Conferenza tedesca sulla vigilanza del mercato (Deutsche Marktüberwachungskonferenz) del 17 settembre 2025, il prof. Thomas Knothe (Fraunhofer IPK) ha descritto per che cosa le autorità intendono utilizzare il passaporto: il controllo automatizzato della conformità sulla base di dati leggibili meccanicamente, la ricerca di prodotti contenenti sostanze critiche e una più semplice messa in rete delle autorità, senza che queste debbano detenere i dati in proprio. Al tempo stesso ha mostrato che la standardizzazione dei dati non offre ancora un approccio completo (la conclusione della normazione nell’ambito del mandato M/579 era prevista per metà 2026) e che sono ancora attesi ulteriori atti giuridici, ad esempio sui fornitori di servizi DPP. Al momento della relazione queste regole erano ancora aperte.
Come prepararsi
- Carichi integralmente i rapporti di prova per l’allegato XIII, punto 3, e li associ in modo univoco al modello di batteria.
- Gestisca passaporto, etichetta, dichiarazione di conformità UE e documentazione tecnica dalla stessa fonte di dati, in modo che nessun valore diverga dagli altri.
- Testi il QR code su batterie reali: si riesce a scansionarlo, rimanda al passaporto corretto, la marcatura è durevole?
- Mantenga consultabili per dieci anni fornitori e clienti per ciascun modello (art. 46).
- Aggiorni il passaporto in caso di modifiche e chiarisca come resterà disponibile se la Sua impresa o il Suo fornitore di servizi cessa di esistere (art. 78, lettera e)).
- Incarichi i fornitori di servizi per iscritto (art. 77, paragrafo 4). Non possono vendere, riutilizzare o trattare i dati del passaporto oltre quanto necessario per il loro servizio (art. 78, lettera d)).
- In qualità di distributore, prima della vendita verifichi che siano presenti la marcatura CE e la marcatura di cui all’art. 13 (art. 42, paragrafo 2).
Le autorità intendono analizzare i dati dei passaporti in modo sempre più automatizzato. La migliore preparazione sono quindi dati completi, coerenti e leggibili meccanicamente.
Le serve un passaporto della batteria? Due o tre domande e lo saprà.
Esegua la verifica dell’obbligoFonti
- Regolamento (UE) 2023/1542, artt. 13, 38–46, 77–83, 93 e allegato XIII (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, artt. 14, 18, 26 (EUR-Lex)
- Batterierecht-Durchführungsgesetz (BattDG), §§ 2, 49, 60 (in tedesco)
- Marktüberwachungsgesetz (MüG), § 4 (in tedesco)
- Thomas Knothe (Fraunhofer IPK): Der Digitale Batteriepass, Conferenza tedesca sulla vigilanza del mercato, 17 settembre 2025 (PDF, in tedesco)
Questo articolo riassume la situazione giuridica in linguaggio semplice e non costituisce consulenza legale. Fa fede il testo del regolamento.