Approfondimenti
Scadenze del regolamento sulle batterie
Cosa si applica e da quando: etichettatura, QR code, passaporto della batteria, impronta di carbonio, dovere di diligenza.
Aggiornato al ottobre 2026
Il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 si applica dal 18 febbraio 2024, ma i suoi obblighi decorrono per gradi. Molte date dipendono da atti della Commissione non ancora adottati. Questa panoramica mostra che cosa si applica già, che cosa ha una data fissa e che cosa è ancora aperto.
Già in vigore
- Dal 18 agosto 2024: informazioni su prestazioni e durata per batterie industriali, LMT e per veicoli elettrici (art. 10, allegato IV), come capacità, potenza, resistenza interna e durata di vita prevista.
- Dal 18 agosto 2024: i sistemi di gestione delle batterie devono consentire agli acquirenti e ai terzi che agiscono per loro conto l’accesso in lettura ai dati sullo stato di salute (art. 14, allegato VII).
- Dal 18 agosto 2025: simbolo della raccolta differenziata (bidone barrato) su tutte le batterie (art. 13, paragrafo 4).
18 febbraio 2027: passaporto della batteria e QR code
- Ogni batteria LMT (e-bike, monopattino elettrico), ogni batteria industriale di oltre 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato o messa in servizio da quel giorno necessita di un passaporto della batteria (art. 77, paragrafo 1).
- Tutte le batterie recano un QR code (art. 13, paragrafo 6). Per le batterie soggette all’obbligo di passaporto, esso rimanda al passaporto della batteria.
- Le batterie portatili incorporate negli apparecchi devono essere rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale (art. 11).
Il passaporto è responsabilità dell’operatore economico che immette la batteria sul mercato (art. 77, paragrafo 4). Per le merci provenienti da paesi terzi si tratta di norma dell’importatore.
Etichettatura
L’etichetta con le informazioni generali di cui all’allegato VI (fabbricante, categoria, composizione chimica, peso, capacità e altro) si applica dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo l’atto di esecuzione sull’etichettatura, se tale data è successiva (art. 13, paragrafo 1). Fino a ottobre 2026 tale atto non era stato adottato, quindi l’obbligo di etichettatura decorre al più presto 18 mesi dopo la sua pubblicazione.
Impronta di carbonio
La dichiarazione dell’impronta di carbonio e la classe di prestazione (art. 7) dipendono da un atto delegato sul metodo di calcolo e da un atto di esecuzione sul formato. Fino a ottobre 2026 nessuno dei due era stato adottato. La dichiarazione diventa obbligatoria 12 mesi dopo il rispettivo atto, la classe di prestazione 18 mesi dopo, ma non prima di:
- Batterie per veicoli elettrici: dichiarazione 18 febbraio 2025, classe di prestazione 18 agosto 2026
- Batterie industriali ricaricabili di oltre 2 kWh (eccetto quelle con stoccaggio esclusivamente esterno): dichiarazione 18 febbraio 2026, classe di prestazione 18 agosto 2027
- Batterie LMT: dichiarazione 18 agosto 2028, classe di prestazione 18 febbraio 2030
- Batterie industriali con stoccaggio esclusivamente esterno: dichiarazione 18 agosto 2030, classe di prestazione 18 febbraio 2032
Poiché gli atti mancano, i campi sull’impronta di carbonio non rientrano ancora nel contenuto obbligatorio del passaporto dal 18 febbraio 2027. Se dispone già dei valori (ad esempio da uno studio PEF o ISO 14067), può comunque inserirli.
Dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
Gli obblighi relativi a materie prime come cobalto, litio, nichel e grafite (artt. 47–53) si applicano dal 18 agosto 2027, dopo il rinvio disposto dal regolamento Omnibus IV (UE) 2025/1561. Le imprese con un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR sono esentate. La relativa relazione entra a far parte del passaporto della batteria solo dopo tale data.
Contenuto riciclato
La documentazione delle quote di cobalto, piombo, litio e nichel riciclati (art. 8) si applica dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo il relativo atto delegato, se tale data è successiva. Dal 2031 seguono quote minime vincolanti: cobalto 16 %, piombo 85 %, litio 6 %, nichel 6 %.
Ancora aperto
- Atto di esecuzione ai sensi dell’art. 77, paragrafo 9: chi è considerato persona con un interesse legittimo e quali dati del passaporto può vedere. Il termine del 18 agosto 2026 è scaduto; è atteso per la fine del 2026.
- Atto di esecuzione sull’etichettatura (art. 13, paragrafo 10) e gli atti sull’impronta di carbonio e sul contenuto riciclato, vedi sopra.
Le serve un passaporto della batteria? Due o tre domande e lo saprà.
Esegua la verifica dell’obbligoFonti
- Regolamento (UE) 2023/1542 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/1561, Omnibus IV (EUR-Lex)
- Commissione europea: passaporto digitale del prodotto per le batterie
Questo articolo riassume la situazione giuridica in linguaggio semplice e non costituisce consulenza legale. Fa fede il testo del regolamento.